Norme previdenziali da rendere coerenti con la libertà del cittadino

Nel fondo sul Corriere Piero Ostellino ha sollevato un interrogativo importante sul meccanismo applicato in Italia nel lavoro dipendente per la riscossione dei contributi. Ci pare una questione ineludibile su cui riflettere. Soprattutto non deve essere elusa da chi, a differenza dei libertari, crede utopico il rifiuto dello Stato e che proprio per questo è  incline al miglior modo di organizzare in generale i meccanismi pubblici e in particolare quelli del rapporto tra previdenza e contribuenti. Tanto più non possono eluderla i liberali che, in quanto   fisiologicamente attenti alla libertà del cittadino, vogliono difendere i suoi diritti costituzionali dal conformismo statalista.

L’IMPRENDITORE DI PORDENONE
 
di Piero Ostellino

     Tommaso Pa­doa-Schioppa propone di cele­brare il 15omo an­niversario dell'Unità d'Italia chiedendosi quale sia «lo stato dello Stato» («Si parli di Stato non di Na­zione», Corriere di dome­nica scorsa). Accolgo vo­lentieri l'invito. Questo è un esempio di «stato del­lo Stato» alla vigilia della discussione parlamenta­re sulla «Finanziaria sen­za tasse e tagli».
     Dal 1° gennaio di que­st'anno, un imprenditore di Pordenone, Giorgio Fi­denato, versa ai propri di­pendenti lo stipendio «lordo» senza le trattenu­te di legge (contributi Inps, Irpef ordinaria, addi­zionale regionale, addizio­nale comunale), avendo opportunamente avvisato l'Agenzia preposta - che insiste nel chiedergli di adempiere ai suoi obbli­ghi - del rifiuto di eserci­tare la funzione di «sosti­tuto di imposta». A fonda­mento della propria scel­ta cita in giudizio l'Inps, la Società di cartolarizza­zione dei crediti Inps, Equitalia Friuli Venezia Giulia, adducendo ragio­ni di economicità, di dirit­to, di giustizia e equità so­ciale.
     Il quadro normativo in materia risale a una legge fascista del 1935 istitutiva dell'Ente previdenziale: «La parte di contributi a carico dell'assicurato è trattenuta dal datore di la­voro sulla retribuzione corrisposta (...) L'imprenditore e il prestatore di la­voro contribuiscono in parti uguali alle istituzio­ni di previdenza e assi­stenza»; una legge della Repubblica del 1952 ripro­pone la distinzione fra i contributi a carico del la­voratore e del datore di la­voro. Su uno stipendio lordo complessivo di 2.449,06 euro, la parte «salariale» di contributi ammonta a 182,51 euro, quella «padronale» (che non appare neppure in busta paga) è di 463,34 euro; lo stipendio netto percepito - detratte an­che le imposte - è di 1.465 euro. Scrive Pascal Salin, un economista libe­rale francese: «La parte padronale dei contributi sociali non è, dunque, un carico sopportato dalle imprese, essa è soltanto la parte del salario che il datore di lavoro non ha il diritto di versare diretta­mente al lavoratore (...) In questo senso la parte padronale è un'imposta sul salario pagata dal di­pendente e di cui l'im­prenditore è solo un esat­tore».
     La totale ignoranza nel­la quale è tenuto il lavora­tore circa le somme versa­te all'Inps violerebbe gli art. 2 e 3 comma 3 della Costituzione, ostacolan­do il pieno sviluppo della personalità umana; l'art 3 comma 1, che sancisce il principio dell'eguaglian­za. Il lavoratore autono­mo dichiara personal­mente i propri redditi e ha pieno diritto di difendersi contro gli accerta­menti del fisco (art. 24 e 113 della Costituzione); il lavoratore dipendente non ha gli stessi diritti. La pretesa dello Stato di tra­sformare l'imprenditore in esattore violerebbe sia l'art. 23 - «Nessuna pre­stazione personale o patri­moniale può essere impo­sta se non in base alla leg­ge» nell'interpretazione che ne dà la stessa Corte costituzionale «a tutela della libertà e della pro­prietà individuale» - sia l’art: 41 della Costituzione («L'iniziativa economica privata è libera»). Scrive ancora Salin: «In tutte le imprese, degli uomini de­vono dedicare il proprio tempo a soddisfare le pre­tese del fisco (...). Una pic­cola ditta ha più difficoltà di una grande a far specia­lizzare alcuni dipendenti del proprio organico».
     Tre lavoratori che ora perce­piscono lo stipendio lordo - dopo non aver neppure ricevu­to risposta su come adempiere ai propri obblighi tributari e previdenziali - hanno indiriz­zato all'Agenzia delle entrate un libretto al portatore con le somme dovute; l'Agenzia lo ha respinto in quanto «tale mezzo di pagamento non è ammesso dalla normativa vigente». Ma il rifiuto sarebbe in contrasto sia con l'orientamento della Corte di Cassazione che l'obbligato principale è il soggetto «sostituito» (il percettore del reddito), non il «sostituto di imposta» (il datore di lavoro), sia con l’art. 1180 comma 1 Co­dice civile sulla efficacia estinti­va del pagamento effettuato da un terzo (che in questo caso è addirittura il beneficiario della prestazione previdenziale). Ha scritto lo stesso ministro dell'Economia, Giulio Tremonti: «La contabilità fiscale è dun­que diventata la forma moder­na, ma non per questo meno odiosa, delle antiche corvées. Tra il sistema attuale delle com­pliances sociali e quello antico fatto dalle corvées e dalle gabellari servitù medievali, le analogie sono impressionanti, così come gli effetti paralizzan­ti» («Lo Stato criminogeno», ed. Laterza).
     A questo punto - se non vo­gliono apparire complici dello «Stato criminogeno» - sareb­be utile che la Confindustria e le altre associazioni di catego­ria, i sindacati, la sinistra, il go­verno, gli intellettuali, dicesse­ro che ne pensano di questo «stato dello Stato», di «questo imbroglio, nelle parole del libe­rale Salin che condivido, tramite il quale gli uomini di gover­no sono riusciti a imporre il concetto bismarckiano di sicu­rezza sociale». È chiedere trop­po?
 

Corriere della Sera, 24 settembre 2009